Solo medici laureati ed abilitati possono esercitare l’omeopatia

Pubblicato il 15/09/2010

Categorie: Attualità

Autori: Antonella Ronchi

Fonte: Il Granulo

Solo medici laureati ed abilitati possono esercitare l’omeopatia

Nel numero 5 del granulo, in prima pagina, avevamo riportato brevemente la notizia che la Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, con Sentenza del 6 settembre 2007 n. 34200, aveva stabilito che il prescrivere cure omeopatiche senza il possesso della prescritta abilitazione professionale costituiva reato di esercizio abusivo della professione medica (art. 348 c.p.). L'abilitazione necessaria, infatti, si ottiene solo dopo il conseguimento della laurea, il superamento dell'esame di Stato e l'iscrizione all'albo professionale.

Torniamo su questa notizia perchè il tema è della massima importanza: infatti, i pazienti, spesso, si trovano di fronte ad omeopati che non sono laureati in medicina.

Il ricorso alla Cassazione era giunto dopo che il tribunale aveva condannato in primo grado per esercizio abusivo della professione medica un soggetto che esercitava l'omeopatia senza essere laureato in medicina; in seguito, la stessa persona era stata assolta dalla Corte di Appello che non aveva ravvisato alcun illecito nella sua attività, dato che i pazienti che si rivolgevano a lui sapevano che egli non era medico, le prescrizioni da lui fatte riguardavano prodotti innocui e la metodologia applicata non era oggetto d'insegnamento universitario nelle Facoltà di Medicina.

La Cassazione Penale con questa sentenza ha chiarito che:
- l'essere il paziente a conoscenza della mancata abilitazione del terapeuta non elimina il reato, che sussiste indipendentemente dalle capacità di cura e dall'esito della stessa;
- che i prodotti prescritti siano innocui è irrilevante rispetto al reato.

Secondo la Cassazione, inoltre, non è importante che l'omeopatia non abbia ancora in Italia un riconoscimento giuridico e non sia insegnata nell'Università in quanto quello che conta è che questa metodologia si esplica in un campo - la cura delle malattie - corrispondente appunto a quello della medicina, per così dire, ufficiale: lo stesso oggetto dell'omeopatia, di fatto, non sembra così diverso da quello della medicina convenzionale poiché, pur se si avvale di metodi e tecniche da questa non riconosciuti, è finalizzato alla diagnosi e alla cura delle malattie dell'uomo.

Hahnemann, il fondatore del metodo omeopatico, era un medico che, alla fine del 1700, nell'omeopatia aveva trovato un modo di curare i suoi pazienti migliore rispetto a quello allora seguito dalla medicina accademica. Quindi, l'omeopatia si è proposta fin dal suo inizio come uno strumento nelle mani dei medici. Successivamente, l'ostracismo da parte dei medici convenzionali ha reso spesso difficile l'esercizio dell'omeopatia da parte dei laureati in medicina col risultato che, in molti paesi, essa è sopravvissuta perché hanno continuato ad esercitarla figure professionali differenti dal medico.

La situazione attuale nel mondo riflette questa differente storia e giustifica il modo variegato in cui si presenta: si va da paesi come il Brasile, dove l'omeopatia è una specializzazione medica riconosciuta al pari delle altre, a realtà come quella statunitense, inglese o tedesca, dove convivono omeopati medici e non medici, per arrivare a paesi come quelli scandinavi in cui ai medici è addirittura vietato praticare la medicina omeopatica, pena la loro radiazione dall'albo.

I terapeuti non medici portano a sostegno del loro diritto ad esercitare l'omeopatia l'affermazione che l'omeopatia cura la persona e non la malattia, il che allontanerebbe l'obbiettivo terapeutico dell'omeopata da quello del medico convenzionale.

In realtà, come opportunamente ribadito dalla Cassazione, quest'affermazione non costituisce una negazione ma un ampliamento degli obbiettivi del medico. Il medico omeopata, ad esempio, di fronte ad un dolore articolare, oltre alla comune diagnosi eseguita con gli strumenti della medicina convenzionale, non si accontenterà di dare un sollievo sintomatico, ma inserirà il sintomo nel complesso della situazione psico-fisica del paziente e cercherà di riportare in equilibrio tutti i fattori che si accompagnano o, addirittura, sostengono tale disturbo.

Con questa sentenza della Cassazione la legislazione italiana si schiera a favore del massimo di garanzia per i pazienti. Affinché essa non rimanga un contenitore vuoto, è necessario adesso che il Parlamento faccia la sua parte, disciplinando finalmente tutta questa materia.

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